Sez. 1, Sentenza n. 4295 del 16/12/1974 (Rv. 372980 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - INAMMISSIBILITA.*
L'art 334 cod proc civ non e applicabile alle impugnazioni incidentali autonome, ricorrenti sia nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia diretta contro una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale (salvo il caso di cause inscindibili in fase di impugnazione), sia l'ipotesi in cui l'impugnazione riguardi un capo della sentenza diverso ed autonomo rispetto a quello che abbia formato oggetto del gravame principale. Pertanto, le suddette impugnazioni possono essere proposte, in Sede di appello, soltanto fino alla scadenza del termine ordinario di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. (V 1302'72, mass n 357828).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)