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Sez. 3, Sentenza n. 1302 del 26/04/1972 (Rv. 357828 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357828-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*

Ai sensi dell'art 334 cod proc civ, la parte contro cui e proposta impugnazione puo proporre impugnazione incidentale tardiva anche quando e decorso il termine per impugnare. Tuttavia l'impugnazione incidentale non e ammessa senza limitazioni, dovendosi distinguere fra le impugnazioni quelle autonome, le quali debbono essere proposte nei termini ordinari e quelle tardive: tali sono quelle previste a favore della parte contro la quale e stata proposta l'impugnazione principale, o altra impugnazione incidentale, e che si dolga della medesima pronuncia che l'altra parte ha impugnato ovvero di una pronuncia(contenuta nella medesima sentenza)che con quella sia in rapporto di dipendenza o di connessione. (V 2377'70, mass n 348600; 390'70, mass n 345340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)