Sez. 5 - , Sentenza n. 15689 del 24/02/2020 Cc. (dep. 21/05/2020) Rv. 279164 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Manifestazione indebita del proprio convincimento - Provvedimento di conferma di una misura cautelare reale adottato come componente del tribunale del riesame - Sussistenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
Non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti. (Nella specie, il compendio probatorio, costituito anche da intercettazioni telefoniche, era stato esaminato in sede di riesame al solo fine di stabilire la riferibilità e disponibilità del bene in sequestro in capo al ricorrente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)