Sez. 3, Sentenza n. 34199 del 10/09/2025 Cc. (dep. 20/10/2025) Rv. 288752-01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Incidente di esecuzione promosso da soggetto terzo estraneo al giudizio di cognizione - Partecipazione del medesimo giudice della cognizione - Ricusabilità - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
Non integra causa di ricusazione, ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la partecipazione, in qualità di giudice dell'esecuzione, del medesimo magistrato che ha pronunciato la sentenza irrevocabile nei confronti degli autori del reato all'incidente promosso da un terzo rimasto estraneo al processo di cognizione, non ravvisandosi, in via automatica, una valutazione pregiudicante idonea a compromettere i principi di imparzialità e terzietà, posto che la "forza della prevenzione" deve essere accertata in concreto e non discende dalla mera identità fisica
del giudice, ma dall'avere quest'ultimo espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 665 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, CEDU).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)