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Sez. 1, Sentenza n. 12054 del 28/11/1997 (Rv. 511284 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Indicazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Configurabilità - Omissione dei motivi per effetto della impugnazione "in toto" della sentenza - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511284-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE

La indicazione dei motivi del gravame nell'atto di appello è necessaria, a pena di inammissibilità, anche se la sentenza di primo grado sia espressamente impugnata "in toto", finalità della normativa processuale sulle impugnazioni essendo quella di devolvere al giudice del gravame il controllo degli errori nei quali l'appellante assuma essere incorso il precedente organo giudicante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)