Sez. U, Sentenza n. 9409 del 11/11/1994 (Rv. 488518 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Ricorso privo dell'indicazione dei motivi o di taluno degli elementi prescritti - Atto successivamente notificato a modifica o integrazione del primo - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso nei termini - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
A norma dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica o ad integrazione del primo, sia se concerna l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se tendente a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quale l'esposizione dei fatti di causa, essendo possibile la proposizione di un nuovo ricorso (ove non siano decorsi i termini dell'impugnazione) solo in sostituzione - non ad integrazione, né a correzione - di un ricorso viziato ma non ancora dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)