Sez. 1, Ordinanza n. 2181 del 09/11/1971 Cc. (dep. 25/02/1972) Rv. 120276 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - INCARICO NON FORMALE - VALIDITA.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - INCARICO NON FORMALE - VALIDITA.*
L'art 134 cod proc pen prescrive, per la nomina del difensore di fiducia, un'espressa dichiarazione, ma puo ritenersi che una situazione obiettiva di patrocinio che dia la certezza di un avvenuto incarico espresso da parte dell'imputato ad un avvocato, per la difesa di fiducia, abbia valore sostitutivo della nomina fatta nei modi prescritti dalla suddetta disposizione, nella quale e anche chiarito che la leggè non esige forme particolarì.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)