Sez. 5, Sentenza n. 3171 del 14/11/1983 Ud. (dep. 04/01/1984) Rv. 162007 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME PRESCRITTE DALL'ART. 134 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - LIMITI - MANCANZA DI DICHIARAZIONE ESPRESSA DI NOMINA - SITUAZIONE OBIETTIVA DI PATROCINIO - SUFFICIENZA.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME PRESCRITTE DALL'ART. 134 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - LIMITI - MANCANZA DI DICHIARAZIONE ESPRESSA DI NOMINA - SITUAZIONE OBIETTIVA DI PATROCINIO - SUFFICIENZA.*
La nomina del difensore di fiducia è un atto a Forma vincolata e deve essere fatta in base alle formalità, prescritte dall'art. 134 cod. proc. pen., le quali sono volte ad assicurare che la nomina provenga dall'imputato. Nell'ipotesi in cui risulti una situazione concreta ed obiettiva di patrocinio che dia la certezza del conferimento dell'incarico da parte dell'imputato, è tuttavia irrilevante la Mancanza di una dichiarazione espressa di nomina. (Conf mass n 152519, sulla prima parte; (Conf mass n 145263; (Conf mass n 140045; (Conf mass n 139919; (Conf mass n 137822; (Conf mass n 129255; (Conf mass n 120276; (Conf mass n 116919, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)