Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 17/07/1972 (Rv. 359918 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - DISTINZIONE DALLA TITOLARITA ATTIVA E PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - DISTINZIONE DALLA TITOLARITA ATTIVA E PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO.*
La legittimazione ad causam e la condizione dell'Azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio; rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarita attiva o passiva del rapporto dedotto. (V 493'72, mass n 356468).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)