Sez. 3, Sentenza n. 493 del 19/02/1972 (Rv. 356468 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NATURA - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO SOSTANZIALE - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NATURA - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO SOSTANZIALE - DIFFERENZE.*
La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa come possibilita di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, e non puo essere confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale che Forma oggetto della controversia e che costituisce una questione di merito. (Conf 1482'71, mass n 351799; 437'71, mass n 350042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)