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Sez. 3, Sentenza n. 493 del 19/02/1972 (Rv. 356468 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NATURA - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO SOSTANZIALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356468-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NATURA - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO SOSTANZIALE - DIFFERENZE.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa come possibilita di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, e non puo essere confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale che Forma oggetto della controversia e che costituisce una questione di merito. (Conf 1482'71, mass n 351799; 437'71, mass n 350042).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)