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Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 21/05/1983 (Rv. 428430 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI COMPENSATIVI - RICONOSCIMENTO - ANCHE SENZA ESPRESSA DOMANDA DI PARTE.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428430-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI COMPENSATIVI - RICONOSCIMENTO - ANCHE SENZA ESPRESSA DOMANDA DI PARTE.*

La responsabilità risarcitoria dell'appaltatore o del costruttore-venditore di immobile, secondo la previsione dello art. 1669 cod. civ., integra un debito di valore, il quale va liquidato tenendo conto, anche d'ufficio ed in grado d'appello, del potere d'acquisto della moneta alla data della decisione, con il riconoscimento inoltre in favore del creditore degli interessi compensativi, in relazione al mancato godimento dei frutti della cosa, la cui richiesta deve ritenersi implicita nella domanda risarcitoria. (V 1411/81, mass n 412051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)