Sez. 5 - , Ordinanza n. 11739 del 12/04/2022 (Rv. 664492 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Agenzia di viaggi e turismo - Inversione contabile - Obbligo di autofatturazione ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Regime speciale per i "tour operators" ex art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Detraibilità dell’IVA assolta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI
In materia di IVA, nel caso in cui l'agenzia di viaggi e turismo abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi per le quali sussiste l'obbligo dell'autofatturazione, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, la stessa è tenuta all'assolvimento del suddetto obbligo, fermo restando l'applicazione del regime speciale dell'IVA per i "tour operators" di cui all'art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IVA sulle operazioni di organizzazione di pacchetti turistici in favore dei propri clienti e la non detraibilità dell'IVA assolta.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)