Sez. 2, Sentenza n. 16110 del 28/09/1977 Ud. (dep. 29/12/1977) Rv. 137535 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - NECESSITA DI RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA COMMINATA IN CONCRETO - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - NECESSITA DI RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA COMMINATA IN CONCRETO - FATTISPECIE.*
Il divieto della reformatio in peius va riferito alla pena complessiva in concreto irrogata. (nella specie, il giudice di appello aveva ritenuto la continuazione fra ricettazione e falso ed aveva condannato l'imputato ad una pena complessiva inferiore a quella comminata dal primo giudice, pur partendo da una pena base piu alta per uno dei reati. E stata esclusa la violazione del principio della reformatio in peius).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)