Sez. 1, Sentenza n. 4232 del 10/02/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153364 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DETERMINAZIONE DELL'AUMENTO DELLA PENA PER IL REATO CONTINUATO - DIVERSITÀ DEL CRITERIO TRA GIUDICE DI PRIMO GRADO E GIUDICE DI APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DETERMINAZIONE DELL'AUMENTO DELLA PENA PER IL REATO CONTINUATO - DIVERSITÀ DEL CRITERIO TRA GIUDICE DI PRIMO GRADO E GIUDICE DI APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Non commette violazione del divieto della reformatio in peius il giudice di appello che determini l'aumento della pena per la continuazione in misura diversa da quella stabilita dal primo giudice, sempre che la pena inflitta in precedenza non sia aumentata. (nella specie, il giudice dell'impugnazione è pervenuto alla diminuzione della pena pecuniaria, lasciando inalterata, nel suo complesso, quella detentiva). (V mass n 089015; (V mass n 141085; (V mass n 138871; (V mass n 137769; (V mass n 137535; (V mass n 132515; (V mass n 132370).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)