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Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 01/02/1995 (Rv. 490150 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Fogli di registrazione del cronotachigrafo - Conservazione - Obbligo - Violazione - Colpa dell'imprenditore - Accertamento - Fogli di registrazione - Mancata restituzione da parte dei conducenti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490150-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'art. 14 del regolamento CEE 20 dicembre 1985 n. 3821 (corrispondente all'art. 16 del precedente regolamento CEE 20 luglio 1970 n. 1463) impone all'imprenditore di conservare i fogli di registrazione del cronotachigrafo in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione, cosicché egli ha il diritto, giuridicamente tutelato, ad ottenerne la riconsegna dai conducenti. Pertanto, la colpa dell'imprenditore - quale elemento soggettivo sufficiente per l'affermazione di responsabilità nella violazione dell'anzidetto obbligo di conservazione - non è esclusa dalla prospettata circostanza che i fogli di registrazione non siano stati restituiti dai conducenti.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1970 num. 1463 art. 16, Regolam. Comunitario del 1985 num. 3821 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)