Sez. 4, Sentenza n. 2321 del 15/02/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157927 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'assoluzione per insufficienza di prove è necessario che la decisione sia preceduta da una ricerca accurata e da una disamina scrupolosa di tutte le fonti di convincimento, sia singolarmente che nel loro insieme, sicché la decisione medesima sia realmente frutto dell'impossibilità di ottenere una prova piena ed esauriente nel senso della colpevolezza o in quello della innocenza. L'assoluzione per insufficienza di prove presuppone, pertanto, l'esistenza incompleta di una serie di elementi di accusa a carico dell'imputato oppure un contrasto tra elementi probatori sfavorevoli ed altri favorevoli all'imputato stesso, elementi che, senza svalutarsi a vicenda, creino uno stato di obiettiva incertezza. (V mass n 146704; (V mass n 146642; (V mass n 146545; (V mass n 145462; (V mass n 144621; (V mass n 144515; (V mass n 144312; (V mass n 144014; (V mass n 143433; (V mass n 142473; (V mass n 140933).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)