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Sez. 1, Sentenza n. 14331 del 20/12/2012 Cc. (dep. 26/03/2013) Rv. 255925 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Competenza del P.M. a valutare, ai fini della sospensione, la sussistenza delle condizioni per la concedibilità dei benefici penitenziari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255925-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Non spetta al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del pubblico ministero che, nell'emettere l'ordine di esecuzione in relazione a due sentenze di condanna divenute irrevocabili, aveva negato la sospensione in presenza di una sentenza emessa per il reato di evasione, ritenuta ostativa alla concessione di misure alternative alla detenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 385, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 354 art. 58 quater com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)