Sez. 1, Sentenza n. 32725 del 05/11/2020 Cc. (dep. 23/11/2020) Rv. 279931 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Condanna per reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. - Sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione - Illegittimità - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di esecuzione di pene detentive, è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione - cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo - che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., disponga la sospensione dell'esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza nella fase avviata con la richiesta del detenuto di accedere ad una misura alternativa alla detenzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)