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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020 (Rv. 659920 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Accoglimento della domanda subordinata - Soccombenza parziale dell'attore - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659920-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio di secondo grado si fosse configurata una soccombenza reciproca, per avere il giudice accolto la domanda subordinata dell'appellante, volta alla riduzione del "quantum" liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali, in luogo di quella principale mirante alla compensazione delle stesse, trattandosi di domande non autonome, in quanto entrambe fondate sulla medesima regola giuridica – l'art. 92 c.p.c. – e sul medesimo presupposto di fatto, rappresentato dal divario tra l'importo preteso dall'attore a titolo di risarcimento e quello accordatogli dalla sentenza del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)