Sez. L, Sentenza n. 18936 del 21/09/2004 (Rv. 577278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Pluralità di cause - Principio di equivalenza causale - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, se l'assicurato deduca come fondamento della propria domanda di rendita a carico dell'Inail l'esistenza di una pluralità di malattie causalmente connesse con il proprio lavoro, il diritto alla rendita sussiste anche ove una sola di queste esista, sia eziologicamente dipendente dal lavoro e determini, di per sè sola, la permanente riduzione dell'attitudine al lavoro nella misura prevista dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)