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Sez. L, Sentenza n. 6195 del 17/04/2003 (Rv. 562275 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa per malattia professionale - Pluralità di cause - Criterio utilizzabile - Detrazione della percentuale dovuta a causa extraprofessionale - Verifica del raggiungimento della soglia minima di legge - Fattispecie in tema di ipoacusia.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562275-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dall'equivalenza delle condizioni che hanno concorso a provocarlo, salvo il caso in cui il nesso di causalità è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, in riferimento agli stati morbosi preesistenti può applicarsi alle sole c.d. concause di lesione, mentre non si applica alle c.d. concause di invalidità, per le quali trova applicazione invece l'art. 79 del t.u. n. 1124 del 1965. In particolare, in relazione ad una ipoacusia a provocare la quale abbiano concorso anche fattori extralavorativi, l'assicurato non ha diritto a rendita qualora, sottratta alla misura dell'invalidità la percentuale di essa dovuta a cause extraprofessionali, la misura del danno non raggiunga la soglia dell'11 per cento, prevista dall'art. 74, secondo comma, del d.P.R. n.1124 del 1965 così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 30.5.1977, n. 93.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)