Sez. L, Sentenza n. 12088 del 13/11/1991 (Rv. 474605 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Limiti ex art. 2103 cod.civ. allo "ius variandi" - Funzione - Equivalenza delle nuove mansioni - Configurabilità - Condizioni - Svolgimento delle stesse in un diverso settore o senza attività di sorveglianza sul lavoro di altri dipendenti - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione
I limiti posti dall'art. 2103 cod.civ. allo "jus variandi" del datore di lavoro sono funzionali alla tutela della posizione professionale del lavoratore, nel senso che le nuove mansioni, cui questi sia eventualmente destinato, possono considerarsi equivalenti a quelle di provenienza ove siano idonee a consentire l'utilizzazione, il perfezionamento e l'accrescimento del patrimonio professionale già acquisito, mentre tale idoneità non può negarsi per il solo fatto che le nuove mansioni debbano essere svolte in diverso settore produttivo della complessa organizzazione aziendale e non implicano, a differenza delle precedenti, attività di sorveglianza sul lavoro di altri dipendenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)