Sez. L, Sentenza n. 4561 del 22/04/1995 (Rv. 491986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Limiti ex art. 2103 cod. civ. allo "ius variandi" - Funzione - Tutela della posizione professionale del lavoratore - Equivalenza delle nuove mansioni - Accertamento - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
I limiti posti dall'art. 2103 cod. civ. allo "ius variandi" del datore di lavoro sono funzionali alla tutela della posizione professionale del lavoratore; conseguentemente, affinché le nuove mansioni, allo svolgimento delle quali questo sia eventualmente destinato, possono considerarsi equivalenti a quelle di provenienza, è necessario che esse siano idonee a consentire l'utilizzazione, il perfezionamento e l'accrescimento del patrimonio professionale già acquisito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)