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Sez. L, Sentenza n. 3779 del 15/04/1999 (Rv. 525443 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE | Lavoratori dipendenti addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche - Periodo anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 22 luglio 1986 n. 1006 - Iscrizione all'Enpals - Esclusione - Iscrizione all'Inps - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525443-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE

I lavoratori subordinati addetti alla ricezione delle scommesse presso le agenzie ippiche, non essendo compresi tra le categorie di lavoratori (sia autonomi che subordinati) tassativamente indicate nel D.L. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1952 n. 2388 relativa all'obbligo di iscrizione all'Enpals, né essendo ad essi applicabile il d.P.R. 10 agosto 1983 n. 669 che ha esteso l'iscrizione all'Enpals agli addetti ai totalizzatori degli ippodromi, devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti gestita dall'Inps (Nella specie la S.C. ha rilevato non essere necessario prendere in esame il d.P.R. 22 luglio 1986 n. 1006, che ha esteso l'obbligo di iscrizione all'Enpals per i "prestatori d'opera" addetti alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi, le sale da corsa e le agenzie ippiche, per il fatto che i contributi da versare si riferivano a periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., DPR 10/08/1983 num. 669, DPR 22/07/1986 num. 1006

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)