Sez. L, Sentenza n. 9342 del 03/09/1991 (Rv. 473722 - 01)
Giuoco e scommessa - Concorsi pronostici - In genere | Agenzie ippiche - Ricezione delle scommesse - Lavoratori addetti - Previdenza - Iscrizioni all'assicurazione generale obbligatoria - Sopravvenienza del D.P.R. n. 1006 del 1986 - Iscrizione all'ENPALS - ObbligatorietĂ .
Giuoco e scommessa - Concorsi pronostici - In genere
I lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse presso le agenzie ippiche vanno iscritti all'assicurazione generale obbligatoria - gestita dall'INPS - fino all'avvento del d.p.r. 22 luglio 1986 n. 1006, stante il carattere innovativo (rispetto all'art. 3 n. 21 del d.l.c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708) della previsione del citato d.p.r. estensiva dell'obbligo d'iscrizione all'ENPALS nei riguardi dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3 n. 21, DPR 22/07/1986 num. 1006
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)