Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 24/08/1983 (Rv. 430406 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURATORE GENERALE ALLE LITI - ABILITAZIONE A CONFERIRE LA PROCURA SPECIALE A NOME DEL PROPRIO MANDANTE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURATORE GENERALE ALLE LITI - ABILITAZIONE A CONFERIRE LA PROCURA SPECIALE A NOME DEL PROPRIO MANDANTE - ESCLUSIONE.*
Poiché la procura speciale richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ. deve essere rilasciata direttamente dalla parte ovvero di chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia, il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio mandante, né a se stesso né ad altri la procura speciale per proporre ricorso per Cassazione. (Conf 3446/82, mass n 421423; (Conf 5663/80, mass n 409515; (Conf 478/78, mass n 389773).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)