Sez. 1, Sentenza n. 3658 del 18/06/1985 (Rv. 441250 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DEL DIFENSORE - SPECIALITÀ DELLA PROCURA - PROCURA PER ATTO SEPARATO - SPECIFICO RIFERIMENTO AL RICORSO ED ALLA SENTENZA CHE SI INTENDE IMPUGNARE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DEL DIFENSORE - SPECIALITÀ DELLA PROCURA - PROCURA PER ATTO SEPARATO - SPECIFICO RIFERIMENTO AL RICORSO ED ALLA SENTENZA CHE SI INTENDE IMPUGNARE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Il potere del difensore di sottoscrivere il ricorso per Cassazione richiede, a norma dell'art. 365 cod. proc. civ., il conferimento di procura, cioè d'incarico della parte o di chi sia in grado di rappresentarla in forza di mandato "ad negotia", e la specialità della procura medesima, la quale sussiste quando essa sia apposta in calce od a margine del ricorso, ovvero, in caso di rilascio con atto separato, quando faccia specifico riferimento al ricorso ed alla sentenza che si intende impugnare (e sia quindi posteriore a tale sentenza ed anteriore alla notificazione dell'impugnazione). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per Cassazione che venga proposto da un procuratore generale alle liti, nominato dalla parte con atto anteriore alla sentenza impugnata, ovvero da un procuratore speciale, che abbia ricevuto il mandato da detto procuratore alle liti, anziché dalla parte (o da un suo procuratore "ad negotia"). (V 5474/83, mass n 430406; (V 3446/82, mass n 421423).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)