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Sez. 3, Ordinanza n. 29757 del 11/11/2025 (Rv. 676885-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore - Obbligazione restitutoria - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676885-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

Al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilità di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.

Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 2, Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)