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Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 (Rv. 666489 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni di fonte contrattuale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666489-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.

Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)