Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 (Rv. 666489 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni di fonte contrattuale - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)