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Sez. U, Sentenza n. 27493 del 10/12/2013 (Rv. 628622 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Incarichi extragiudiziari - Art. 16 r.d. n. 12 del 1941 e art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Incarichi non retribuiti - Coordinamento e integrazione di discipline.
Stato
decisa il 2013-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628622-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Con riferimento agli incarichi extragiudiziari, tra la disposizione di cui all'art. 16, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, e quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base alla quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (comma 7), esiste un rapporto di coordinamento e integrazione, atteso che l'esistenza per i dipendenti pubblici di una previsione generale che consente lo svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude per i magistrati la potestà autorizzatoria dell'organo di autogoverno ai fini della verifica in concreto delle ragioni connesse al prestigio della magistratura e alla funzionalità dell'ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)