diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 24669 del 28/11/2007 (Rv. 600539 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Incarichi extragiudiziari - Art. 16 r.d. n. 12 del 1941 e art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Rapporto in riferimento ad incarichi non retribuiti - Coordinamento e integrazione.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600539-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Con riferimento agli incarichi extragiudiziari, tra la disposizione di cui all'art. 16 del r.d. n. 1 del 1941, secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, e quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in base alla quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (comma 7), non esiste un rapporto in termini di abrogazione della prima da parte della seconda, ma di coordinamento e integrazione, atteso che l'esistenza per i dipendenti pubblici di una previsione generale che consenta la possibilità di svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude per i magistrati la potestà autorizzatoria dell'organo di autogoverno ai fini della verifica in concreto delle ragioni connesse al prestigio della magistratura e alla funzionalità dell'ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)