Sez. 1, Sentenza n. 431 del 18/02/1972 (Rv. 356352 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) -EDILIZIA - CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI SITI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE - VENDITA AUTONOMA - ESCLUSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI - IMPOSTA ORDINARIA - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) -EDILIZIA - CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI SITI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE - VENDITA AUTONOMA - ESCLUSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI - IMPOSTA ORDINARIA - APPLICABILITA.*
Le vendite isolate di negozi facenti parte di edifici di nuova costruzione per civili abitazioni vanno registrate con la corresponsione della ordinaria imposta, alla stregua dell'art 17, commi secondo e terzo, della legge 2 luglio 1949, n 408, non abrogati dall'art 1 della legge 6 ottobre 1962, n 1493, che ha carattere meramente interpretativo. (Conf 3422'69, mass n 343509).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)