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Sez. 1, Sentenza n. 1890 del 22/06/1974 (Rv. 370102 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - VENDITA ISOLATA DI NEGOZI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370102-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - VENDITA ISOLATA DI NEGOZI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Le leggi 6 ottobre 1962 n 1493 e 2 dicembre 1967 n 1212 non hanno innovato alle Disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art 17 della legge 2 luglio 1949 n 408, ma hanno soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio della prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici ed ai negozi del fabbricato da considerare ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste da quest'ultima legge, in tema della imposta ipotecaria e di quella di registro. Pertanto, tali agevolazioni continuano a non spettare per la vendita isolata di negozi, ossia nell'ipotesi in cui la vendita non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero edificio o concerna negozi considerati come unita economiche a se stanti. (Conf 176'73, mass n 361961; 431'72, mass n 356352; (Conf 2930'71, mass n 354178; 2614'71, mass n 352742).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)