Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 21/06/1995 (Rv. 492964 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di terreni edificabili - Natura edificatoria - Accertamento - Decisione relativa - Impugnazione da parte dell'espropriante - Ammissibilità - Tempestiva contestazione - Mancanza - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità di terreni aventi vocazione edificatoria, nel giudizio di opposizione alla stima la prova della natura edificatoria dei terreni incombe agli espropriati e pertanto la relativa statuizione può essere legittimamente impugnata dall'espropriante anche se questi non abbia mosso contestazione tempestiva, sotto il profilo processuale, sul punto (nella specie la contestazione della natura edificatoria dei terreni da parte dell'espropriante era avvenuta solo in comparsa conclusionale).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)