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Sez. 1, Sentenza n. 2513 del 06/03/1998 (Rv. 513426 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Caratteristiche dell'area esproprianda - Originaria destinazione agricola - Successiva modifica di destinazione per effetto della costruzione dell'opera pubblica - Conseguente indennizzabilità come area edificatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513426-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione, se, prima della introduzione di una variante al piano di fabbricazione che individui l'ubicazione delle erigende opere pubbliche (nella specie, edifici universitari), le relative aree da espropriare siano caratterizzate da una destinazione agricola (tale da comportare un indice di edificabilità sensibilmente inferiore a quella poi risultante dalla specifica utilizzazione pubblica prevista dalla cennata variante), non è legittima l'affermazione secondo cui alla nuova, specifica destinazione, di carattere prodromico rispetto all'espropriazione, consegue il diritto del privato ad un indennizzo commisurato alla acquisita natura edificatoria del bene, atteso che il generale principio della irrilevanza della modificazione del valore edificatorio di un suolo non può non operare, oltre che nei casi in cui dalla apposizione di un vincolo pubblicistico derivi una diminuzione del valore economico della "res", anche in quelli in cui si verifichi, all'opposto, un incremento di tale valore, quale conseguenza di una modificazione "in melius" (prevista, peraltro, in funzione dell'attuazione concreta di un fine di pubblica utilità, e non a titolo di gratuito beneficio della categoria dei privati proprietari), consistente nella utilizzabilità edificatoria del suolo nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)