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Sez. 5, Sentenza n. 46134 del 13/06/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 260795 - 01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Dibattimento penale - Diversità del fatto - Omessa contestazione di un elemento costitutivo della fattispecie di reato emersa all'esito dell'istruttoria - Ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. senza una previa sollecitazione alla modifica o integrazione - Abnormità del provvedimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260795-01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, rilevata la diversità del fatto contestato e non costituente reato (nella specie: mera falsificazione di assegni) rispetto a quello emerso all'esito dell'istruttoria e penalmente rilevante (uso degli assegni falsificati), dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., pur senza averlo preventivamente sollecitato a modificare o integrare il capo d'imputazione. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità di distinguere tale ipotesi da quella in cui il giudice rileva la genericità o indeterminatezza dell'imputazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)