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Sez. 2 - , Sentenza n. 34529 del 28/06/2019 Cc. (dep. 29/07/2019) Rv. 276429 - 01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Dibattimento penale – Diversità del fatto ritenuta dal giudice – Ipotesi priva di rilevanza penale - Ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. – Abnormità – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276429-01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI

È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., qualora lo stesso non sia astrattamente qualificabile come reato, essendo in tal caso tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione, così da consentire all'organo della pubblica accusa la proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)