Sez. 2, Sentenza n. 10687 del 09/05/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161679 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE CONCESSA DAL PRIMO GIUDICE - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE CONCESSA DAL PRIMO GIUDICE - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA.*
Nel concorso tra sospensione condizionale della pena e indulto, deve prevalere la prima, che estingue il reato e non la sola pena, mentre il secondo, condonando in tutto o in parte la pena, non estingue il reato né le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. Viola, pertanto, il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che revochi la sospensione della pena concessa dal primo giudice, applicando il condono. (V mass n 145606; (Conf mass n 149512; (Conf mass n 147253).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)