Sez. 5, Sentenza n. 7508 del 16/04/1980 Ud. (dep. 13/06/1980) Rv. 145606 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LEGITTIMITA.*
Anche nel caso di appello proposto dal solo imputato, il giudice di secondo grado puo pronunciare la revoca della sospensione condizionale della pena senza violare il divieto della reformatio in peius e la regola del tantum devolutum quantum appellatum. La revoca opera infatti di diritto e il relativo provvedimento del giudice non ha funzione costitutiva ma meramente ricognitiva, mentre il divieto di revoca dei benefici, previsto dal terzo comma dell'art 515 cod proc pen, non si riferisce alla ipotesi di benefici concessi con sentenza diversa e precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)