Sez. 3, Sentenza n. 24388 del 16/11/2006 (Rv. 594178 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Duplicità di fasi - Rispettive caratteristiche - Prima fase - Sommarietà - Conclusione con ordinanza - Seconda fase - Pienezza di cognizione sul merito possessorio - Conclusione con sentenza - Ricorso possessorio - Introduzione di entrambe le fasi - Idoneità - Conclusione della fase interdittale - Prosecuzione del giudizio innanzi al Pretore all'udienza fissata da quest'ultimo - Necessità - Introduzione della fase di merito possessorio mediante nuova citazione ex art. 669 "octies" cod. proc. civ. - Esclusione.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE
Le modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, ed in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 cod. proc. civ., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. Pertanto, concesse o negate dal Pretore, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire innanzi allo stesso giudice all'udienza da questi all'uopo fissata, per l'esame del merito della pretesa possessoria, restando estranea al delineato schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ai sensi dell'art. 669 - octies dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)