Sez. 1, Sentenza n. 410 del 15/01/1992 (Rv. 475333 - 01)
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Prescrizione | Infrazioni valutarie - Pene pecuniarie - Riscossione - Diritto - Prescrizione - Disciplina ex art. 17 legge n. 4 del 1929 - Portata - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza - Disposizioni normative - Termine unico di prescrizione ai fini della loro applicazione - Configurabilità.
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Prescrizione
In tema di infrazioni valutarie, l'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, secondo il quale il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione, si riferisce all'intero "iter procedimentale", che inizia con l'accertamento dell'infrazione e del giorno di cui essa è stata commessa e termina con l'irrogazione della pena. Detto termine, pertanto, è unico, anche ai fini dell' applicazione delle disposizioni normative in tema di proroga dei termini di prescrizione e decadenza, non essendo configurabili due distinti termini di prescrizione, uno per la fase dell'accertamento dell'infrazione ed un altro per quella della riscossione.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Decreto Legge 18/12/1972 num. 788, Legge 15/02/1973 num. 9, Decreto Legge 19/06/1974 num. 237 art. 1, Legge 02/08/1974 num. 350, Decreto Legge 23/12/1977 num. 936 CORTE COST., Legge 23/02/1978 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)