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Sez. 1, Sentenza n. 7924 del 28/08/1996 (Rv. 499395 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Pena pecuniaria - Riscossione - Prescrizione quinquennale - Condotta permanente - Decorrenza - Inizio.
Stato
decisa il 1996-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499395-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In presenza di infrazioni valutarie sanzionabili con pena pecuniaria, la prescrizione quinquennale del credito dell'Amministrazione decorre dalla data della corrispondente violazione; ma ove questa si realizzi in una condotta permanente, come nel caso di partecipazione azionaria da parte di residenti a società estere, senza la prescritta autorizzazione (art. 5 comma secondo D.L. 6 giugno 1956 n. 476), la prescrizione decorre dalla cessazione di tale condotta, ossia dalla denuncia del possesso dei titoli o dalla cessione della partecipazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)