Sez. 2, Sentenza n. 8040 del 08/08/1990 (Rv. 468699 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - ASSOLUTO DIVIETO DI SOPRAELEVAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - EREZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO DI UN COMIGNOLO SUL TETTO COMUNE - INNOVAZIONE VIETATA EX ART. 1122 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - MODIFICAZIONE DEL TETTO - LICEITÀ - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - ASSOLUTO DIVIETO DI SOPRAELEVAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - EREZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO DI UN COMIGNOLO SUL TETTO COMUNE - INNOVAZIONE VIETATA EX ART. 1122 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - MODIFICAZIONE DEL TETTO - LICEITÀ - LIMITI.*
Con riguardo ad edificio in condominio, per cui il regolamento condominiale preveda l'assoluto divieto di sopraelevazione, l'erezione da parte del proprietario dell'ultimo piano di un comignolo sul tetto di proprietà comune per la fuoriuscita del fumo di un camino installato nella sua abitazione, ove non comporti pregiudizio per la stabilità e la sicurezza del fabbricato ovvero l'alterazione del suo decoro architettonico, non costituisce innovazione vietata ai sensi dell'art. 1122 cod. civ. bensì una mera modificazione del tetto comune, consentita a termini dell'art. 1102 cod. civ., allorquando non incida sulla sostanza e struttura del bene comune, sì da alterarne l'originaria ed unica funzione di copertura dell'edificio, senza impedire agli altri condomini l'eventuale identico uso del tetto stesso. (V 1112/88, mass n 457364; (V 703/87, mass n 450404; (V 3105/81, mass n 413677).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)