Sez. 2, Sentenza n. 3105 del 11/05/1981 (Rv. 413677 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - RAPPORTI FRA PROPRIETA SINGOLE E BENI COMUNI - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - INAPPLICABILITA - RAPPORTI FRA PROPRIETA SINGOLE - APPLICABILITA DI DETTE NORME - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - RAPPORTI FRA PROPRIETA SINGOLE E BENI COMUNI - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - INAPPLICABILITA - RAPPORTI FRA PROPRIETA SINGOLE - APPLICABILITA DI DETTE NORME - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Negli edifici condominiali, le norme sulle distanze legali - che non possono trovare applicazione nei rapporti fra proprieta singole e beni comuni (a tutti i condomini o ad alcuni soltanto di essi) - non sono applicabili neppure nei rapporti fra proprieta singole allorche il rispetto di esse non sia compatibile con la concreta struttura dell'edificio e il condomino utilizzi una parte comune di questo a favore della sua unita immobiliare, ai sensi dell'art 1102 cod civ, per realizzare impianti indispensabili per un'effettiva abitabilita del suo appartamento secondo le esigenze generali dei cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene, nel qual caso vanno peraltro sempre rispettate sia la destinazione del bene comune sia il diritto di pari utilizzazione (anche potenziale) degli altri condomini e non vanno pregiudicati la stabilita, la sicurezza e il decoro architettonico dell'edificio. (nella specie, la SC, alla stregua del principio suesposto, ha confermato la sentenza che aveva negato l'applicabilita dell'art 889 cod civ in ordine all'installazione di una canna fumaria lungo il muro perimetrale dell'edificio condominiale al fine della realizzazione di un impianto di riscaldamento). (V 597/80, mass n 403985; (V 4408/79, mass n 400950; (V 1889/79, mass n 398280; (V 1675/79, mass n 398028; (V 1144/79, mass n 397353; (V 5492/78, mass n 395269; (V 3405/78, mass n 392850; (V 1529/77, mass n 385239; (V 741/77, mass n 384344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)