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Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 23/09/1994 Cc. (dep. 23/01/1995) Rv. 201222 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere | Provvedimento del G.I.P. che respinga la richiesta di archiviazione e restituisca gli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione - E inoltre ordini al P.M. di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato - Abnormità di tale ultima parte - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1994-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201222-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere

Deve ritenersi abnorme la parte del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al Pubblico Ministero per la formulazione dell'imputazione, ordini al P.M. medesimo di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato. Infatti, se per la formulazione dell'imputazione esiste una base normativa che attribuisce al giudice un potere di impulso (art. 409 cod. proc. pen.), per l'iscrizione di indagati nell'apposito registro nessuna norma attribuisce al G.I.P. un potere anche minimo; o, più esattamente, solo nel caso in cui il P.M. richiede l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, il G.I.P., a norma dell'art. 415 cod. proc. pen., se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ha il potere-dovere di ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato, ma al di fuori di questo caso specifico, nessun potere compete al giudice in ordine alle iscrizioni in detto registro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)