Sez. 6, Sentenza n. 3714 del 12/11/1999 Cc. (dep. 16/12/1999) Rv. 215118 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Richiesta di archiviazione in ordine ad un determinato fatto-reato - Ordine del g.i.p. di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome di una persona in relazione ad altro fatto-reato - Abnormità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI
È abnorme, in quanto collocato al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari richiesto di pronunciare decreto di archiviazione a norma dell'art.415 cod.proc.pen., esorbitando dal fatto-reato devolutogli con la richiesta di archiviazione, configuri ed attribuisca ad una persona altro fatto-reato, ordinando, all'esito di siffatta operazione, che il suo nome sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Ciò in quanto il potere del g.i.p. di ordinare l'iscrizione del nome di una persona nell'anzidetto registro, presuppone che a questa persona sia attribuito il medesimo reato per il quale il p.m., reputandone ignoto l'autore, ha chiesto l'archiviazione. (Fattispecie nella quale il g.i.p., a fronte di una richiesta di archiviazione formulata per una ipotesi di illecita cessione di sostanza stupefacente compiuta da persona ignota in favore di soggetto identificato, aveva configurato a carico di quest'ultimo il reato di acquisto-detenzione di sostanza stupefacente, ordinandone l'iscrizione nel registro di cui all'art.335 cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)