diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12843 del 03/09/2003 (Rv. 566522 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Giusta causa - Integrazione da parte del giudice di merito del precetto normativo dell'art. 2119 cod. civ. (mediante riferimento alla "coscienza generale") - Sindacabilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566522-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. (norma cosiddetta "elastica") compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - mediante riferimento alla "coscienza generale", è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, une specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)