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Sez. L, Sentenza n. 11919 del 26/06/2004 (Rv. 573929 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Giusta causa - Integrazione da parte del giudice di merito del precetto normativo dell'art. 2119 cod. civ. (mediante riferimento alla "coscienza generale") - Sindacabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a licenziamento di dipendente bancario.
Stato
decisa il 2004-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573929-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. (norma cosiddetta "elastica"), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - mediante riferimento alla "coscienza generale", è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente bancario, incolpato di essersi appropriato di una parte delle rimanenze di cassa, in base alla considerazione - ritenuta dalla S.C. rispondente alle regole logiche dell'attuale contesto sociale - che la responsabilità del dipendente fosse dimostrata dalla contraddittorietà delle dichiarazioni da lui fornite per giustificare l'ammanco).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)