Sez. L, Sentenza n. 12095 del 23/05/2006 (Rv. 589382 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Azienda coniugale - Coniugi svolgenti una delle attività rischiose ex art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965, anche in campo commerciale - Tutela ex art. 4, comma primo, n. 7, d.P.R. n. 1124 cit. - Sussistenza - Presupposti - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE
I coniugi che hanno la gestione comune dell'azienda coniugale (ai sensi dell'art. 177, lett. d) cod. civ.) e svolgano una delle attività rischiose indicate nell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, anche in campo commerciale, rientrano tra le persone tutelate dall'art. 4, comma 1, n. 7 del medesimo testo unico sempre che l'obbligo assicurativo non sussista per altro titolo del medesimo articolo, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme antinfortunistiche, secondo cui a parità di esposizione a rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa indipendentemente dalla natura giuridica in base alla quale il lavoro è prestato (v. Corte cost. n. 476 del 1987, n. 332 del 1992, n. 160 del 1990, n. 171 del 2002), e in considerazione dell'autonomia delle definizioni del testo unico e dell'ampiezza della previsione del menzionato n. 7 ("ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata") che impongono di ricomprendervi tutte le tipologie lavorative associative, indipendentemente dalla denominazione civilistica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177 lett. D, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 1 n. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)