diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 38303 del 23/09/2005 Ud. (dep. 19/10/2005) Rv. 232404 - 01

REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") | "Aberratio ictus" bioffensiva - Elemento soggettivo - Fatto non voluto - Dolo - Fondamento - Accertamento - Parametri.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232404-01

REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS")

L'aberratio ictus bioffensiva (art. 82, comma secondo, cod. pen.), che si realizza allorché l'autore abbia arrecato offesa alla persona diversa e anche a quella cui originariamente era diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluta a titolo di dolo mediante una traslazione normativa del dolo dal fatto per il quale vi è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto nè rappresentato, giacché il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira. Ne consegue che l'accertamento del giudice deve essere volto a verificare che la condotta esecutiva si sia rivelata in concreto idonea a produrre il risultato offensivo perseguito e cioè integri gli estremi del tentativo del reato rappresentatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 82 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)